GENOVA - Come stabilito dalla circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto (133/2017), sabato primo Luglio, terminerà la fase transitoria dell'implementazione delle regole sulla pesatura dei contenitori (Vgm) in conformità alla Regola VI/2 della Convenzione Solas 74.
Il processo di documentazione del Vgm è in carico allo "shipper" (come qualificato sulla polizza di carico o documento di trasporto marittimo) o in carico di chi opera per nome e per conto di esso. Pertanto lo "shipper" deve compilare la dichiarazione detta Shipping Document e conservarla per tre mesi, per metterla a disposizione in sede di eventuali controlli.
In una sua circolare, Cosco Shipping Lines Italy sottolinea i requisiti necessari alla documentazione del Vgm con il "Metodo 2": lo shipper deve essere in possesso di processi di gestione della qualità che comprendono le attività di pesatura conformi alle direttive dello stato dove si comple...
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