Cassazione e responsabilità del raccomandatario: una sentenza che rischia il conflitto con il diritto europeo

il raccomandatario marittimo risponde in solido con l’armatore per i debiti contratti tramite il suo intervento quando la nave batte bandiera straniera

navigare tra le norme2

A cura dell’Avv. Alberto Batini ( Studio BTG LEGAL)

LIVORNO – Nel complesso panorama giuridico che regola il traffico marittimo, una recente sentenza della corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un principio fondamentale del Diritto Italiano: la responsabilità solidale del raccomandatario Marittimo, anche quando l’ Armatore batte bandiera straniera. In questa Seconda Puntata della rubrica ” NAVIGARE TRA LE NORME” l’Avvocato Alberto Batini analizza le implicazioni giuridiche e le possibili tensioni con le normativa europea, offrendo un interpretazione puntuale e aggiornata sul tema.

Una recente sentenza della Cassazione (sez. III, 09/10/2023, n. 28228) ribadisce un principio ormai consolidato nel diritto italiano: il raccomandatario marittimo risponde in solido con l’armatore per i debiti contratti tramite il suo intervento quando la nave batte bandiera straniera, anche se l’armatore è italiano. Questo vale per tutte le obbligazioni sorte durante l’approdo, come il pagamento di tariffe e diritti portuali.

navigare norme
Avv. Alberto Batini BTG LEGAL

Cosa dice la legge italiana

La Legge 135/1977 prevede che il raccomandatario debba ottenere dall’armatore la disponibilità di fondi sufficienti a coprire gli obblighi contratti durante la sosta in porto. Se non lo fa, è responsabile in solido con l’armatore per i debiti sorti tramite il suo intervento. La Cassazione, con questa sentenza, chiarisce che ciò che conta è la bandiera della nave: se la nave è iscritta in un registro straniero, scatta la responsabilità solidale del raccomandatario, a prescindere dalla nazionalità dell’armatore.

Il nodo europeo: potenziale conflitto con il diritto UE

Qui nasce però un problema, non affrontato a fondo dalla Cassazione: cosa succede quando la nave batte bandiera di uno Stato membro dell’Unione Europea?

I Regolamenti europei n. 3577/92 e n. 4055/86 garantiscono la libertà di prestazione dei servizi marittimi tra Stati membri e vietano restrizioni che possano ostacolare l’accesso al mercato o imporre condizioni discriminatorie agli operatori comunitari. In particolare, il Regolamento 3577/92 stabilisce che le compagnie di navigazione comunitarie, che impiegano navi registrate in uno Stato membro, devono poter operare in altri Stati UE “alle stesse condizioni imposte ai propri cittadini”.

Obbligare un armatore comunitario (ad esempio francese, tedesco o maltese) a fornire la provvista di fondi prima della partenza della nave, pena la responsabilità solidale dell’agente raccomandatario, rappresenta una restrizione che non viene imposta agli armatori italiani con navi italiane. Si crea così una disparità di trattamento che rischia di violare la libertà di prestazione dei servizi garantita dal diritto europeo.

La critica: una norma nazionale che rischia di essere superata

La Cassazione applica la legge italiana in modo letterale, ma non considera che, quando si tratta di navi comunitarie, questa disciplina può entrare in conflitto con il quadro normativo europeo. La Corte di Giustizia UE ha già chiarito che il Regolamento 3577/92 si oppone a normative nazionali che, anche solo indirettamente, ostacolino la libera prestazione dei servizi marittimi tra Stati membri.

In sostanza, la responsabilità solidale del raccomandatario prevista dalla legge italiana — se applicata a navi comunitarie — rischia di essere una barriera illegittima all’accesso al mercato unico dei trasporti marittimi, perché impone agli armatori comunitari un onere (quello della provvista preventiva) che non grava sugli armatori italiani con navi italiane.

Conclusione

La sentenza della Cassazione risolve correttamente il caso secondo la legge italiana, ma non tiene conto del possibile conflitto con il diritto europeo quando la nave batte bandiera di uno Stato membro UE. In questi casi, la disciplina nazionale potrebbe dover essere disapplicata per rispettare il principio della libera prestazione dei servizi sancito dai regolamenti comunitari.

In sintesi: la responsabilità solidale del raccomandatario prevista dalla legge italiana per le navi straniere rischia di non essere compatibile con il diritto UE se applicata a navi comunitarie, e la Cassazione avrebbe dovuto valutare più attentamente questo aspetto.

PER ALTRI APPROFONDIMENTI SULLA GIURISPRUDENZA MARITTIMA VISITA LA SEZIONE:

NAVIGARE TRA LE NORME

Condividi l’articolo
Tags: Editoriali, giurisprudenza
logo laghezza settembre 2025

Articoli correlati

Potrebbe interessarti

EditorialiGeopolitica

Bering, il nuovo choke point del Grande Nord

Dalle rotte artiche alle materie prime: Fatti e Potere analizza perché il Bering è il choke point del XXI secolo
LIVORNO – Esistono luoghi che la storia sembra dimenticare, salvo poi riportarli improvvisamente al centro della scena internazionale quando mutano gli equilibri economici, tecnologici e militari. Lo Stretto di Bering…
EditorialiGeopolitica

Singapore, il cancello del mondo

“Fatti e Potere” analizza il ruolo dello Stretto di Singapore nella competizione tra le grandi potenze dell’Indo-Pacifico
LIVORNO – Ci sono luoghi del pianeta la cui importanza non si misura in chilometri quadrati, nella consistenza demografica o nelle risorse naturali. Luoghi apparentemente marginali sulle carte geografiche che…
giurisprudenza

Quando la nave affonda ma il debito no

L’avv. Batini approfondisce la decisione della Cassazione sulla limitazione della responsabilità dell’armatore dopo un naufragio con vittime
LIVORNO – Prosegue l’appuntamento con “Navigando tra le Norme”, la rubrica del Messaggero Marittimo curata dall’avvocato Alberto Batini, founding Avv. Alberto Batini BTG LEGAL partner di BTG Legal, dedicata ad…
Editoriali

Tradizione e futuro: nasce MF & PARTNERS srl – Società tra Avvocati

I due Studi Legali intraprendono un nuovo e significativo percorso di crescita, evolvendo nella nuova realtà professionale
** ARTICOLO REDAZIONALE ** MILANO – Gli Studi Legali fondati dall’avv. Germano Margiotta e dall’avv. Mara Fanciano intraprendono un nuovo e significativo percorso di crescita, evolvendo nella nuova realtà professionale…

Iscriviti alla newsletter

Resta aggiornato su tutte le notizie dal mondo del trasporto e della logistica

Iscriviti

Il nostro Podcast

bunkeroil banner