

A cura dell’Avv. Alberto Batini ( Studio BTG LEGAL)
LIVORNO – Nel complesso panorama giuridico che regola il traffico marittimo, una recente sentenza della corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un principio fondamentale del Diritto Italiano: la responsabilità solidale del raccomandatario Marittimo, anche quando l’ Armatore batte bandiera straniera. In questa Seconda Puntata della rubrica ” NAVIGARE TRA LE NORME” l’Avvocato Alberto Batini analizza le implicazioni giuridiche e le possibili tensioni con le normativa europea, offrendo un interpretazione puntuale e aggiornata sul tema.
Una recente sentenza della Cassazione (sez. III, 09/10/2023, n. 28228) ribadisce un principio ormai consolidato nel diritto italiano: il raccomandatario marittimo risponde in solido con l’armatore per i debiti contratti tramite il suo intervento quando la nave batte bandiera straniera, anche se l’armatore è italiano. Questo vale per tutte le obbligazioni sorte durante l’approdo, come il pagamento di tariffe e diritti portuali.

Cosa dice la legge italiana
La Legge 135/1977 prevede che il raccomandatario debba ottenere dall’armatore la disponibilità di fondi sufficienti a coprire gli obblighi contratti durante la sosta in porto. Se non lo fa, è responsabile in solido con l’armatore per i debiti sorti tramite il suo intervento. La Cassazione, con questa sentenza, chiarisce che ciò che conta è la bandiera della nave: se la nave è iscritta in un registro straniero, scatta la responsabilità solidale del raccomandatario, a prescindere dalla nazionalità dell’armatore.
Il nodo europeo: potenziale conflitto con il diritto UE
Qui nasce però un problema, non affrontato a fondo dalla Cassazione: cosa succede quando la nave batte bandiera di uno Stato membro dell’Unione Europea?
I Regolamenti europei n. 3577/92 e n. 4055/86 garantiscono la libertà di prestazione dei servizi marittimi tra Stati membri e vietano restrizioni che possano ostacolare l’accesso al mercato o imporre condizioni discriminatorie agli operatori comunitari. In particolare, il Regolamento 3577/92 stabilisce che le compagnie di navigazione comunitarie, che impiegano navi registrate in uno Stato membro, devono poter operare in altri Stati UE “alle stesse condizioni imposte ai propri cittadini”.
Obbligare un armatore comunitario (ad esempio francese, tedesco o maltese) a fornire la provvista di fondi prima della partenza della nave, pena la responsabilità solidale dell’agente raccomandatario, rappresenta una restrizione che non viene imposta agli armatori italiani con navi italiane. Si crea così una disparità di trattamento che rischia di violare la libertà di prestazione dei servizi garantita dal diritto europeo.
La critica: una norma nazionale che rischia di essere superata
La Cassazione applica la legge italiana in modo letterale, ma non considera che, quando si tratta di navi comunitarie, questa disciplina può entrare in conflitto con il quadro normativo europeo. La Corte di Giustizia UE ha già chiarito che il Regolamento 3577/92 si oppone a normative nazionali che, anche solo indirettamente, ostacolino la libera prestazione dei servizi marittimi tra Stati membri.
In sostanza, la responsabilità solidale del raccomandatario prevista dalla legge italiana — se applicata a navi comunitarie — rischia di essere una barriera illegittima all’accesso al mercato unico dei trasporti marittimi, perché impone agli armatori comunitari un onere (quello della provvista preventiva) che non grava sugli armatori italiani con navi italiane.
Conclusione
La sentenza della Cassazione risolve correttamente il caso secondo la legge italiana, ma non tiene conto del possibile conflitto con il diritto europeo quando la nave batte bandiera di uno Stato membro UE. In questi casi, la disciplina nazionale potrebbe dover essere disapplicata per rispettare il principio della libera prestazione dei servizi sancito dai regolamenti comunitari.
In sintesi: la responsabilità solidale del raccomandatario prevista dalla legge italiana per le navi straniere rischia di non essere compatibile con il diritto UE se applicata a navi comunitarie, e la Cassazione avrebbe dovuto valutare più attentamente questo aspetto.
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