Concessioni balneari, la Corte Ue riapre il confronto

Navigare tra le Norme: l’Avv. Alberto Batini analizza l’ordinanza Ue su concessioni balneari e portualità

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LIVORNO – Navigare tra le Norme è la rubrica del Messaggero Marittimo curata dall’Avv. Alberto Batini, Senior Partner dello studio BTG Legal, dedicata

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Avv. Alberto Batini BTG LEGAL

all’analisi dei principali sviluppi normativi e giurisprudenziali che interessano il cluster marittimo, portuale e logistico.

In questo approfondimento l’attenzione si concentra sull’ordinanza “Balneari Rimini II” della Corte di Giustizia dell’Unione europea, una pronuncia destinata a riaprire il confronto sull’applicazione della Direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime e ad aprire nuove prospettive interpretative non solo per il comparto balneare, ma anche per quello della portualità turistica.

 

 

 

A Cura dell’Avv. Alberto Batini BTG LEGAL

Concessioni balneari e portualità turistica: con l’ordinanza “Balneari Rimini II” la Corte di Giustizia riapre la partita

Quando la vicenda delle concessioni demaniali marittime sembrava ormai avviata, sia pure faticosamente, verso l’epilogo delle procedure di gara, da Lussemburgo giunge un pronunciamento destinato a rimettere in discussione molte certezze. Con l’ordinanza del 10 luglio 2026, resa nota il successivo 22 luglio, nella causa C-574/25 (“Balneari Rimini II”), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata sul rapporto tra la Direttiva 2006/123/CE (la c.d. Direttiva Bolkestein) e il regime delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, con affermazioni che potrebbero incidere in profondità non soltanto sul settore balneare, ma anche su quello, contiguo, della portualità turistica.

Il cuore della pronuncia sta nella valorizzazione del presupposto applicativo dell’articolo 12 della Direttiva: l’obbligo di selezione mediante procedura imparziale e trasparente, con il correlato divieto di rinnovo automatico dei titoli, opera soltanto quando il numero delle autorizzazioni disponibili sia limitato dalla scarsità delle risorse naturali. La Corte precisa che l’accertamento di tale scarsità non può essere presunto né affermato in via generale e astratta dal giudice, ma deve provenire dall’autorità nazionale competente, restando l’esito di tale valutazione soggetto al controllo del giudice nazionale.

Il rilievo di questa affermazione, calata nel contesto italiano, è evidente. Il Governo, all’esito dei lavori del tavolo tecnico interministeriale, ha infatti già formalizzato – con la Nota del 6 ottobre 2023 – un accertamento di segno negativo: considerato che solo una frazione minoritaria del litorale balneabile nazionale risulta occupata da concessioni, la risorsa costiera, valutata su base nazionale, non è “scarsa”. Ne discende, secondo l’impostazione fatta propria dalla Corte, che l’obbligo di gara e il divieto di proroga tornano ad operare soltanto laddove l’ente competente a livello locale – in primis il comune – accerti, con atto puntuale e motivato, che nel proprio ambito territoriale le aree demaniali idonee sono effettivamente insufficienti rispetto alla domanda.

Vi è poi una conseguenza ulteriore, sinora rimasta ai margini del dibattito, che merita a mio avviso la massima attenzione. Come è noto, l’inefficacia della proroga legale al 31 dicembre 2033, disposta dall’articolo 1, commi 682 e 683, della Legge n. 145/2018, è stata sostenuta dalle amministrazioni e dalla giurisprudenza amministrativa sull’assunto della necessaria disapplicazione di quella norma per contrasto con la Direttiva Bolkestein. Ma se la Direttiva si applica soltanto in presenza di una scarsità della risorsa formalmente accertata, la disapplicazione della proroga perde il proprio fondamento ogniqualvolta manchi, a livello locale, un motivato atto di accertamento della scarsità delle aree demaniali marittime disponibili. In tali casi, i concessionari che sotto il vigore della Legge n. 145/2018 avevano ottenuto dal comune il formale riconoscimento dell’estensione del titolo fino al 2033 dispongono oggi di un solido argomento per rivendicarne l’efficacia, dapprima in via amministrativa e, ove necessario, in sede giurisdizionale. L’effetto pratico sarebbe, in molti casi, la reviviscenza delle proroghe e il conseguente venir meno della necessità di procedere all’assegnazione mediante gara.

Le ricadute non si esauriscono nel comparto balneare in senso stretto. Il medesimo schema logico – applicabilità della Direttiva subordinata all’accertamento della scarsità della risorsa – investe potenzialmente anche le concessioni della portualità turistica: marina, approdi e punti di ormeggio, per i quali la questione della natura del titolo e della sua durata è da anni terreno di contenzioso. Anche in questo ambito, la verifica in concreto della disponibilità di specchi acquei e aree idonee nel territorio di riferimento potrebbe divenire il vero discrimine tra obbligo di evidenza pubblica e conservazione dei titoli in essere.

Naturalmente, sarebbe imprudente considerare chiusa la partita. L’ordinanza demanda al giudice nazionale una serie di verifiche tutt’altro che formali: dall’individuazione dell’autorità effettivamente competente all’accertamento, alla congruità e non discriminatorietà dei criteri utilizzati nella valutazione del 2023, fino al carattere vincolante di quest’ultima nell’ordinamento interno e ai margini entro cui i singoli comuni possano discostarsene. È inoltre prevedibile una fase di forte disomogeneità applicativa, con enti locali orientati in direzioni opposte e un contenzioso destinato, almeno nel breve periodo, a intensificarsi piuttosto che a ridursi.

Per questo ritengo probabile, e per certi versi auspicabile, un nuovo intervento del legislatore: un quadro normativo che disciplini in modo uniforme modalità, criteri e sede dell’accertamento della scarsità della risorsa, coordinandolo con la disciplina delle gare e con la posizione dei concessionari uscenti, sarebbe l’unico strumento idoneo a restituire certezza a un settore che, tra proroghe, disapplicazioni e pronunce sovranazionali, naviga ormai da troppi anni a vista. Nel frattempo, per operatori balneari e della nautica, l’ordinanza “Balneari Rimini II” apre spazi di tutela concreti che meritano di essere valutati caso per caso, alla luce della situazione del singolo comune e della storia del singolo titolo concessorio

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Tags: Editoriali, giurisprudenza
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