La sentenza n. 5310/2026 annulla i provvedimenti dell’AdSp mTs sull’erogazione degli aiuti previsti dal Decreto Rilancio
LIVORNO – Una pronuncia destinata a fare giurisprudenza per l’intero sistema portuale italiano, come tiene a precisare l’ufficio stampa di Seatrag Autostrade del Mare che in merito ha diffuso una nota ‘ad hoc’. Con la sentenza n. 5310/2026, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato dalla stessa società operante sul porto di Livorno contro i provvedimenti con cui l’Autorità di Sistema portuale del mar Tirreno Settentrionale aveva erogato i contributi previsti dall’articolo 199 del Decreto Legge 34/2020 a favore di una cooperativa autorizzata ai sensi dell’articolo 16 della legge 84/94 operante sullo scalo labronico (per la precisione, Uniport), disponendo l’annullamento degli atti impugnati.

La decisione chiarisce in maniera netta la finalità delle misure straordinarie introdotte durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Secondo i giudici amministrativi, il sostegno economico previsto dal Decreto Rilancio non aveva lo scopo di garantire un aiuto indistinto alle imprese portuali, bensì quello di compensare i maggiori costi sostenuti per mantenere in servizio il personale nonostante il drastico calo dei traffici marittimi. L’obiettivo del legislatore, evidenzia il Consiglio di Stato, era quello di preservare i livelli occupazionali e assicurare la continuità operativa dei porti durante la fase più critica della pandemia, consentendo al sistema di riprendere rapidamente la piena attività una volta superata l’emergenza. Per questo motivo, la sentenza stabilisce che nella determinazione dei contributi non possono essere conteggiati i turni riferiti a lavoratori che, nel frattempo, non risultavano più alle dipendenze dell’impresa. In altre parole, il beneficio pubblico deve essere strettamente collegato al mantenimento della forza lavoro e non può trasformarsi in un incentivo che, di fatto, favorisca chi ha ridotto il personale.
Nelle motivazioni, il Consiglio di Stato osserva che l’interpretazione adottata dall’AdSp e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si discostava dalla ratio della norma, arrivando a “premiare” la cooperativa che aveva diminuito il numero dei dipendenti. I giudici precisano tuttavia che tale affermazione non costituisce una censura delle scelte imprenditoriali adottate dalla società, ma evidenzia esclusivamente l’errata interpretazione della disciplina da parte delle amministrazioni coinvolte. La pronuncia affronta anche un ulteriore aspetto di rilievo, sottolineando che un’interpretazione della misura come semplice sostegno generalizzato alle imprese avrebbe potuto determinare possibili profili di incompatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
“Con la sentenza n. 5310/2026 il Consiglio di Stato ha quindi affermato un principio destinato a costituire un importante precedente per l’intero sistema portuale italiano: le misure emergenziali devono essere applicate nel rispetto della volontà del legislatore, della tutela dell’occupazione, della corretta gestione delle risorse pubbliche e della concorrenza tra gli operatori economici. La decisione rappresenta un significativo punto di riferimento per l’interpretazione dell’art. 199 del D.L. 34/2020 e per la futura applicazione dei contributi pubblici destinati al settore portuale.” chiosa la nota stampa.
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