Una decisione destinata a pesare sul futuro del CCNL Porti: possibili effetti retroattivi fino al 2007
LIVORNO – La sentenza del Tribunale di Venezia che impone il ricalcolo della retribuzione ferie ai lavoratori portuali rischia di trasformarsi in un terremoto per l’intero sistema dei porti italiani. A lanciare l’allarme è Alessandro Ferrari, direttore generale di Assiterminal, che in un’intervista esprime forte preoccupazione per le conseguenze economiche e contrattuali di un precedente giudiziario giudicato “senza fondamento nel quadro della contrattazione collettiva”. La decisione dei giudici veneziani – che ha dato ragione a 24 dipendenti del Terminal Intermodale Venezia (gruppo Msc) riconoscendo un’integrazione sulle ferie – si fonda sull’interpretazione della direttiva europea 88/2003 e di una sentenza della Corte di Giustizia del 2007. Secondo questa lettura, il lavoratore in ferie deve percepire una retribuzione equivalente a quella del lavoro ordinario, includendo le indennità collegate a turni, disagio e produttività.
Una tesi che, sottolinea Ferrari, rischia di ribaltare oltre vent’anni di relazioni industriali: “Il nostro Paese è quello con il maggior tasso di contrattazione collettiva in Europa. Se una sentenza mette in discussione un singolo articolo del contratto, mina la tenuta dell’intero impianto negoziale. È come se il contratto fosse stato giudicato nullo.”
Un impatto economico potenzialmente devastante
L’applicazione estesa di questo principio potrebbe comportare rimborsi stimati in circa 300 milioni di euro per l’intero settore. La criticità maggiore, secondo Ferrari, è la retroattività: una precedente sentenza della Cassazione ha stabilito che per questo tipo di crediti non si applica la prescrizione quinquennale, aprendo la strada a richieste che possono risalire fino al 2007. “L’incertezza economica è enorme. Qualsiasi tentativo di rinegoziazione oggi non sanerebbe il pregresso. È un’alea ingestibile per le imprese.”
Dopo la decisione di Venezia, sarebbero già partite diffide e richieste analoghe a Gioia Tauro, Civitavecchia e Genova, dove sono previste assemblee sindacali.

“Serve un confronto, ma senza smontare il contratto”: un segnale preoccupante per il ruolo della contrattazione
Ferrari riconosce l’apertura al dialogo manifestata dai sindacati, anche in relazione a una possibile revisione dell’articolo 11 del CCNL Porti. Ma chiarisce che il confronto dovrà avvenire in un quadro di sistema: “Siamo pronti a sederci al tavolo, ma il nuovo equilibrio dovrà sostenere anche il rinnovo contrattuale. Non si può mettere in discussione una clausola senza minare l’intero contratto.
Per il direttore di Assiterminal, il punto politico è altrettanto rilevante quanto quello economico: l’ingresso della giurisprudenza in materie tipicamente contrattuali rischia di creare un precedente pericoloso. “Si parla di valorizzare i contratti e di salario minimo. Poi però lo Stato – attraverso i tribunali – interviene dentro la contrattazione collettiva. Così si sposta il confronto dai tavoli sindacali alle aule dei tribunali.”
Un appello al fronte comune
Assiterminal chiede ora ai sindacati di schierarsi a difesa della contrattazione nazionale, riaffermandone valore e validità. “Serve una posizione condivisa per tutelare un sistema che ha garantito equilibrio, regole chiare e stabilità per oltre 25 anni. Senza un contratto forte, salta l’intera architettura del lavoro portuale italiano.”
Il nodo dei tempi di attesa per l’autotrasporto
Ferrari interviene anche sul dibattito parallelo riguardante la nuova disciplina dei tempi di attesa al carico e scarico dei camion. Una norma che, secondo Assiterminal, non solo “non era necessaria”, ma rischia di creare ulteriori contenziosi. “Quell’aspetto era già regolato da anni. Non si comprendono né la necessità di ridurre le franchigie né l’aumento della penalità economica. Non è così che si efficienta un sistema.”
Il direttore ricorda che la nota del Mit ha almeno chiarito un punto fondamentale: le operazioni di carico e scarico restano escluse dalla franchigia. Tuttavia, la formulazione della norma è ritenuta “oggettivamente scritta male” e suscettibile di interpretazioni discordanti.
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