La richiesta sui documenti per la regolazione in ambito portuale
GENOVA – Con l’ordinanza n. 1226/2026 pubblicata il 1° Giugno 2026 dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Piemonte (Sezione Terza) l’AdSp del mar Ligure occidentale incassa una vittoria importante.
Alla base della questione il ricorso presentato dall’ente portuale contro una delibera (la n. 242/2025) dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) che, nell’ambito del giudizio, ha contestato il mancato accesso completo agli atti istruttori utilizzati dall’ART per adottare tale provvedimento.
La delibera conclude il procedimento avviato nel 2022 per rivedere le regole sull’accesso alle infrastrutture portuali introdotte nel 2018 e fa riferimento a misure regolatorie portuali introducendo una disciplina molto più dettagliata su alcuni aspetti di rilievo tra i quali il rilascio e il rinnovo delle concessioni portuali, i criteri di selezione dei concessionari compresa la determinazione dei canoni concessori e il monitoraggio delle performance dei concessionari.
Aggiunge alcuni principi sulla trasparenza economico-finanziaria, l’accesso alle infrastrutture ferroviarie interne ai porti e gli obblighi informativi delle AdSp.
Alla base del giudizio del TAR non rientra la delibera regolatoria, ma la valutazione del modus operandi dell’Autorità nel soddisfare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi presentata dall’Autorità portuale ligure.
Tra i documenti richiesti una serie di verbali di audizioni e contributi degli stakeholder, documenti istruttori interni, compresa la corrispondenza tra ART, Ministero e altri enti istituzionali; a questi si aggiungono dati e analisi utilizzati per redigere l’Analisi e Verifica di Impatto della Regolazione (AIR).
L’Authority sosteneva che non fosse stato fornito un riscontro integrale, al contrario, l’ART dichiarava di aver già consegnato tutta la documentazione esistente e disponibile.
Al termine della sua verifica la decisione del TAR si è espressa a favore dell’AdSp anche se solo in parte.
La richiesta accolta dal Tribunale riguarda il diritto di ottenere i dati specifici utilizzati dall’ART per l’analisi statistica contenuta nell’AIR, in particolare il dataset selezionato composto da 132 rapporti concessori relativi a 5 Autorità di Sistema portuale e 18 porti.
La motivazione che rende i dati pubblici è da ricercare nel fatto che, una volta selezionati dall’ART come base delle proprie analisi regolatorie, tali dati non possono più essere considerati materiali interni, poiché rilevanti per verificare la correttezza delle valutazioni effettuate dal regolatore.
L’ordinanza del tribunale riconosce nel concreto il diritto dell’Autorità di Sistema portuale ad accedere a questi dati specifici e ordina all’ART di consentire l’accesso entro 30 giorni dalla comunicazione.
Viene invece respinto l’accesso agli altri documenti, quelli cioè che il Tribunale ritiene non accessibili o non sufficientemente individuati tra cui verbali che risultano inesistenti, documenti interni elaborati. Sulla corrispondenza istituzionale si ritiene che essa sia troppo generica come richiesta e considerata senza nesso immediato con le esigenze difensive.
Vista nel suo insieme l’ordinanza del TAR del Piemonte richiama e afferma un principio di trasparenza, pilastro della stessa Autorità regolatoria dei trasporti e diventa pietra miliare non solo per l’AdSp genovese ma per tutte quelle italiane.
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