LA SPEZIA - Le Autorità portuali, come noto, si inquadrano nell’Amministrazione periferica dello Stato con i compiti indicati dagli articoli 6 e 16 della legge 84/94 “Riordino della legislazione portuale”, che sono essenzialmente quelli di: indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale) e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti. A quanto sopra richiamato le Autorità portuali vi provvedono attingendo alle risorse derivanti dal rilascio di licenze a carattere di impresa per compiere le operazioni portuali e dai proventi delle concessioni per lo sfruttamento di aree demaniali, banchine e specchi acquei comprese nel territorio di giurisdizione, (artt. 13 e 18 della citata legge). Altri aiuti economici, soprattutto per la realizzazione di infrastrutture portuali, vengono loro fornit...
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