Respinto l’appello di Montano e Figli sulla procedura per la riorganizzazione delle aree portuali
LIVORNO – Il percorso avviato dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la riorganizzazione delle Darsene Calafati e Pisa del porto di Livorno supera anche il secondo grado di giudizio. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7099 del 24 Settembre 2026, ha infatti respinto l’appello proposto da Tommaso Montano e Figli, confermando il quadro delineato dal TAR Toscana in merito alla procedura concessoria e alle scelte dell’AdSp. La pronuncia si inserisce in una vicenda amministrativa iniziata con il progetto di riconversione delle due darsene verso un polo dedicato alla cantieristica per la nautica di lusso. Un percorso avviato dall’AdSp sulla base dello studio elaborato da Rina Consulting e successivamente accompagnato dalla gara per l’affidamento temporaneo delle aree, nelle more della realizzazione del nuovo assetto previsto dal piano.

Il primo passaggio giudiziario risale alla sentenza del TAR Toscana, Sezione IV, n. 1074 del 17 Giugno 2025. I giudici fiorentini avevano esaminato i ricorsi presentati da Tommaso Montano e Figli e da Roberto Romoli, relativi agli atti adottati dall’AdSp per la riorganizzazione delle aree e all’affidamento temporaneo delle concessioni. Il TAR aveva ritenuto legittimo l’operato di Palazzo Rosciano, respingendo le contestazioni sulla strategia di trasformazione delle Darsene Calafati e Pisa e sull’affidamento biennale delle aree all’ATI costituita da F.lli Neri e Gestione Bacini. Particolarmente rilevante, nell’ambito della controversia, è la questione relativa al Lotto 4 e alla soluzione progettuale proposta da Montano. La società aveva previsto l’impiego di un bacino galleggiante delle dimensioni di circa 100 per 31 metri, la cui collocazione avrebbe comportato una proiezione per circa 30-31 metri oltre lo specchio acqueo ricompreso nel lotto.
È proprio questo elemento ad assumere rilievo nella valutazione dell’offerta: l’installazione avrebbe interessato uno specchio acqueo esterno all’area oggetto della concessione, con una potenziale interferenza con il canale destinato alla navigazione. La questione era stata inoltre esaminata alla luce delle valutazioni espresse dalla Capitaneria di Porto, che aveva evidenziato profili legati alla sicurezza della navigazione. La decisione del Consiglio di Stato ha quindi confermato l’esito della controversia anche in appello. La soluzione prospettata da Montano non è stata ritenuta ammissibile proprio in relazione all’occupazione di uno specchio acqueo non compreso nel lotto e all’interferenza con la navigazione. La pronuncia assume quindi un rilievo che va oltre il singolo profilo tecnico dell’offerta, perché si inserisce nella più ampia verifica giudiziaria delle modalità con cui l’AdSp ha organizzato la fase transitoria della riorganizzazione delle due darsene.
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