

MILANO – La responsabilità del committente per i fatti dannosi occorsi a terzi durante l’esecuzione dell’appalto di logistica, il caso riguarda il patrocinio di una primaria società di trasporto e logistica convenuta avanti il Tribunale di Milano da un fattorino esterno che, introdottosi nell’area di proprietà della prima e all’interno della quale operavano delle ditte fornitrici di servizi di movimentazione, aveva subito gravi lesioni personali per essere stato colpito da un carrello elevatore che stava movimentando le merci presenti all’interno del sito.
L’operatore di logistica, nello specifico, in tale contesto era stato citato in giudizio per essere condannato ad un ingente risarcimento dei danni perché ritenuto colpevole di avere omesso di attivarsi per prevenire l’evento in questione –c.d. culpa in vigilando-, sia in qualità di proprietario del piazzale dello stabile in cui era avvenuto il sinistro, sia in qualità di committente nell’ambito del contratto di appalto di servizi di movimentazione delle merci affidato alla ditta detentrice del mezzo di movimentazione, ai sensi degli artt.2043 e 2051 c.c.
Lo Studio, articolando le proprie tesi difensive al fine di escludere ogni responsabilità della propria assistita quale proprietaria dell’area, ha dimostrato che la stessa aveva posto in essere tutte le cautele necessarie, e nelle sue concrete disponibilità, al fine di scongiurare ogni rischio a terzi -selezionando l’impresa appaltatrice attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale; fornendo all’appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e da adottare in relazione alla propria attività; elaborando e consegnando il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); redigendo il DVR relativo alla “Adeguata formazione ed informazione del personale interessato sui rischi derivanti dalla presenza di automezzi all’interno dell’area di propria competenza”; realizzando la “segnaletica orizzontale e/o verticale con percorsi di circolazione ben definiti” sia per i veicoli che per i pedoni-.
Al fine di escludere ogni responsabilità quale committente, di seguito, ha rilevato in punto di diritto che, secondo la normativa e la giurisprudenza costante sia di legittimità che di merito, lo stesso può essere ritenuto corresponsabile dell’evento solo se ha scelto che di merito, lo stesso può essere ritenuto corresponsabile dell’evento solo se ha scelto con colpa un’impresa inidonea allo svolgimento dell’opera (culpa in eligendo), oppure se è intervenuto direttamente impartendo direttive vincolanti, tali da ridurre l’appaltatore a mero esecutore privo di autonomia -c.d. “nudus minister”- e ha offerto adeguata dimostrazione dell’assenza di tali condizioni.
Orbene, nel riconoscere fondatezza alle richiamate argomentazioni, il Tribunale meneghino ha disposto che “il committente non risponde dei danni cagionati dall’appaltatore. Infatti, le uniche eccezioni in cui la giurisprudenza prevede una corresponsabilità del committente si configurano: a) in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall’art.2043 c.c., b) ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, c) ovvero ancora laddove “risulti accertato che il proprietario committente aveva -in forza del contratto di appalto- la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza e che se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro” (Tribunale di Milano, sent. 1910 del 6.03.2025).
Tali principi, aggiunge correttamente il Giudice “valgono anche in materia di subappalto, perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando -esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi – abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l’autonomia organizzativa, incidendo anche sull’utilizzazione dei relativi mezzi”.
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