Responsabilità dello Spedizioniere Indiretto nell’Obbligazione Doganale

Nella rubrica del Messaggero Marittimo Navigare tra le Norme a cura dell’avv. Batini Commento a Cass. civ., sez. trib., 11 marzo 2025, n. 6511

cassazione

A cura dell’Avv. Alberto Batini BTG LEGAL

LIVORNO – La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 6511 dell’11 marzo 2025, si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia doganale, ma allo stesso tempo offre spunti di riflessione di notevole interesse pratico per gli operatori economici e per i professionisti del settore. Il provvedimento affronta, infatti, il delicato tema della responsabilità solidale dello spedizioniere, quando quest’ultimo operi in qualità di rappresentante indiretto nell’ambito della dichiarazione doganale di importazione, precisando i presupposti applicativi e i limiti di tale responsabilità.

In particolare, la Suprema Corte richiama l’attenzione sul ruolo cruciale svolto dallo spedizioniere indiretto nel procedimento doganale: egli, infatti, pur agendo per conto dell’importatore, presenta la dichiarazione doganale in nome proprio, assumendo così una posizione di garanzia nei confronti dell’Amministrazione doganale. Tale posizione comporta, come conseguenza logica, che lo spedizioniere non si limiti ad un’attività meramente materiale di trasmissione di dati o di documenti, ma sia tenuto a svolgere una serie di controlli e verifiche, agendo con la diligenza qualificata richiesta dalla natura professionale dell’incarico.

Nel caso di specie, la controversia era sorta a seguito dell’accertamento di una incompletezza della base imponibile doganale, dovuta all’omessa inclusione di royalties che, secondo l’Ufficio doganale, avrebbero dovuto essere computate nel valore delle merci importate. La Commissione tributaria regionale, in sede di appello, aveva escluso la responsabilità solidale dello spedizioniere, ritenendo non provata la consapevolezza di quest’ultimo in ordine all’obbligo di pagamento delle royalties da parte dell’importatore e valorizzando l’assenza di rapporti diretti tra lo spedizioniere e il produttore o licenziante dei beni.

La Corte di Cassazione, cassando con rinvio la decisione di secondo grado, ha censurato tale ricostruzione, ritenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto indagare, più approfonditamente, se lo spedizioniere avesse adempiuto agli obblighi di informazione e controllo, indipendentemente dalla prova di una conoscenza effettiva e diretta dell’obbligo di corrispondere royalties. Si ribadisce, dunque, che la responsabilità solidale dello spedizioniere indiretto non discende automaticamente dal mero ruolo di dichiarante, ma si radica nell’eventuale violazione di specifici doveri di diligenza professionale, che impongono di:

  • verificare l’esattezza e la completezza dei dati dichiarati dall’importatore;
  • richiedere, se del caso, informazioni integrative atte a chiarire la corretta determinazione del valore in dogana;
  • segnalare tempestivamente eventuali criticità riscontrate, anche al fine di prevenire l’insorgere di passività doganali non dovute o sanzioni amministrative.

Il principio di fondo è chiaro: lo spedizioniere indiretto è chiamato ad operare come interlocutore qualificato tra l’importatore e l’Amministrazione doganale, esercitando un controllo attivo sulle informazioni ricevute e svolgendo un ruolo di filtro tecnico-amministrativo che va ben oltre la mera attività esecutiva. In tale prospettiva, la responsabilità solidale dello spedizioniere assume natura sanzionatoria e garantistica allo stesso tempo: sanzionatoria, in quanto conseguente all’inadempimento di obblighi di vigilanza che, se correttamente osservati, avrebbero potuto evitare l’insorgere del debito doganale; garantistica, in quanto l’Erario può così contare su un ulteriore soggetto obbligato in solido per la riscossione dei dazi.

Dal punto di vista pratico, la sentenza n. 6511/2025 rappresenta un chiaro monito per gli operatori del settore: gli spedizionieri dovranno rafforzare i propri protocolli interni di verifica documentale, formalizzare in modo tracciabile le comunicazioni con gli importatori e conservare idonea documentazione che attesti le verifiche svolte e le informazioni rese. Solo in questo modo sarà possibile dimostrare, in caso di contestazioni, di aver adempiuto agli obblighi di diligenza imposti dalla normativa doganale.

Parallelamente, gli importatori sono chiamati a collaborare attivamente con i propri spedizionieri, fornendo dati completi, veritieri e tempestivi, evitando condotte elusive o reticenti che possano ricadere, in ultima analisi, anche sul professionista che li rappresenta. La sinergia tra spedizioniere e importatore diventa dunque un requisito essenziale per una gestione conforme e trasparente delle operazioni doganali.

In conclusione, la pronuncia della Suprema Corte si pone nel solco di un principio di equilibrio: da un lato tutela l’interesse erariale alla corretta riscossione dei tributi doganali; dall’altro salvaguarda l’affidamento legittimo degli operatori economici, limitando la responsabilità solidale dello spedizioniere indiretto ai soli casi in cui emerga un effettivo inadempimento dei doveri professionali di controllo e informazione.

Per i professionisti del settore doganale, la sentenza si traduce in un invito a rafforzare la consapevolezza del proprio ruolo e ad adottare procedure interne sempre più puntuali, tracciabili e documentate, nell’ottica di una gestione delle pratiche doganali improntata a rigore tecnico e massima trasparenza.

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Tags: Editoriali, giurisprudenza

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