Il caso riguardava una primaria azienda del settore NCC, con una flotta di oltre cento veicoli, assistita dallo Studio Legale Margiotta Fanciano & Partners
MILANO – Da oltre 5.000 euro a 664 euro. È l’effetto della sentenza con cui il Giudice di Pace di Milano ha annullato 62 dei 70 verbali elevati nei confronti di una società di noleggio con conducente (NCC), riconoscendo l’applicazione della nuova disciplina del Codice della Strada che limita la moltiplicazione delle sanzioni rilevate dai varchi elettronici. Il caso riguardava una primaria azienda del settore NCC, con una flotta di oltre cento veicoli, assistita dallo Studio Legale Margiotta Fanciano & Partners. Tra l’8 e il 16 Marzo, nell’arco di appena otto giorni, i mezzi della società erano transitati ripetutamente attraverso i varchi elettronici di Milano senza che fosse stato rinnovato nei tempi previsti il titolo autorizzativo. L’omissione amministrativa aveva generato automaticamente 70 verbali, per un importo complessivo superiore ai 5.000 euro.

Con la sentenza della Sezione VIII civile, il Giudice di Pace ha però ritenuto applicabile il nuovo articolo 198, comma 2-bis, del Codice della Strada, introdotto dalla legge n. 177 del 25 Novembre 2024 ed entrato in vigore il 24 Dicembre dello stesso anno. La norma stabilisce che, in casi come questo, debba essere applicata una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anziché una per ogni singolo transito rilevato dal sistema automatico.
Di conseguenza, le violazioni sono state ricondotte da 70 a otto, una per ogni giornata interessata, con una drastica riduzione dell’importo dovuto.
Nelle motivazioni, il giudice evidenzia come tutte le contestazioni derivassero da un unico fatto generatore: il mancato rinnovo dell’autorizzazione, successivamente regolarizzata dopo la notifica dei primi verbali. Non si trattava quindi di una pluralità di condotte illecite autonome, ma di un’unica irregolarità amministrativa che aveva prodotto effetti ripetuti.
La decisione chiarisce inoltre che, in questi casi, prevale la disciplina speciale prevista dal Codice della Strada rispetto alle norme generali della legge n. 689 del 1981 sul cumulo delle sanzioni amministrative. Pur riducendo sensibilmente la sanzione, il Giudice ha escluso che il ritardo nel rinnovo dell’autorizzazione possa essere considerato una causa di buona fede. La società, infatti, era già titolare dei requisiti necessari per ottenere il permesso, ma aveva omesso di rinnovarlo entro i termini previsti. Per questo motivo è stata comunque confermata una sanzione, applicata però nella misura minima prevista dalla legge, tenendo conto della limitata gravità della condotta e del breve periodo interessato.
La pronuncia potrebbe avere ricadute significative per migliaia di operatori che lavorano quotidianamente nelle aree urbane soggette a controlli automatici, come imprese di noleggio con conducente, aziende della logistica e servizi di trasporto. La sentenza afferma infatti il principio secondo cui un’unica irregolarità amministrativa non può tradursi automaticamente in decine di verbali e in sanzioni complessive sproporzionate, pur ribadendo l’obbligo per le imprese di monitorare con attenzione le scadenze delle proprie autorizzazioni.
Nasce MF & Partners S.r.l., evoluzione dello studio fondato da Germano Margiotta
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