di Sarita de Luca
LIVORNO - L’oggetto di questa nuova riflessione è dato da una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, la n. 28966 del 27 Dicembre 2011 che, avendo rilevato l’esistenza di contrasto nella giurisprudenza della propria Sezione in ordine al significato di una norma (l’art. 116, comma 8, legge n. 388/00, con riferimento alle due ipotesi sanzionatorie lett. a e b ivi previste), aveva rimesso la causa al Primo Presidente per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Con provvedimento reso nel Giugno 2011 il Presidente Aggiunto della Cassazione, invece, rilevato che la questione era tale da «potersi presentare in contenzioso sostanzialmente proprio della sola Sezione Lavoro», disponeva che gli atti fossero restituiti alla Sezione per l’ulteriore corso.
In sostanza, la Cassazione ci dice oggi che quando il contrasto giurisprudenziale si può presentare soltanto davanti ad una sezione specializzata (come lo ...
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