MILANO - Lo studio legale Margiotta & Partners ha redatto una rassegna giurisprudenziale relativa a quattro recenti pronunce della Suprema Corte in merito al "Recesso ad nutum,così detto rifiuto di lavorare, responsabilità del locatore e limitazione della deroga alla competenza" dall'importante risvolto pratico, che riportiamo di seguito.
1) Contratto di prestazione di opera professionale: la pattuizione di un termine di durata non esclude la facoltà di recesso ad nutum -La Corte di Cassazione, Sezione II civile, con la sentenza 14 Gennaio 2016, n. 469, ha chiarito che in tema di contratto di opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutumprevista a favore del cliente dal primo comma dell'art. 2237 c. c., dovendo in concreto verificare se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglim...
Condividi l’articolo
Articoli correlati
Potrebbe interessarti
Porto Trieste hub lungo Via della Seta
Francesco Greggio nuovo Cfo Gruppo Moby
Costruzione del terminal Dp World in Ecuador
Nello scalo di Ancona arriva Babbo Natale
In comune a Trieste ambasciatore della Turchia
Iscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le notizie dal mondo del trasporto e della logistica